Termini e Condizioni

CONTRATTO DI UTILIZZO DI POSTO BARCA SENZA OBBLIGO DI CUSTODIA

  1. con il presente contratto la società, che è titolare di concessione demaniale marittima per ormeggio imbarcazioni e natanti da diporto, nel periodo prescelto mette a disposizione del contraente uno spazio acqueo nell’ambito della propria darsena per l’ormeggio dell’imbarcazione/natante indicata/o in epigrafe, nonché sempre nel suddetto periodo, uno spazio a terra per il rimessaggio della medesima imbarcazione/natante, affinché il contraente li utilizzi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel presente accordo,
  2. entrambi gli spazi verranno scelti ed assegnati ad insindacabile giudizio della società e nei limiti di quelli disponibili al momento della sottoscrizione del presente contratto,
  3. il contraente non potrà cambiare alcuno dei posti assegnati senza il preventivo consenso della società,
  4. il contraente provvederà alle operazioni di ormeggio usando la massima prudenza ed attenzione,
  5. il contraente, qualora non utilizzi o utilizzi solo in parte l’ormeggio o il posto a terra, non avrà diritto ad alcun rimborso,
  6. durante la sosta in acqua l’imbarcazione/natante potrà essere approvvigionata/o di acqua ed energia elettrica nei limiti delle disponibilità del momento ed il contraente potrà usufruire dei servizi igienici della darsena, nonché, se disponibile, di uno spazio per la sosta di una sola autovettura,
  7. la società non assume alcun obbligo di custodia dell’imbarcazione/natante oggetto del presente contratto, né durante la sua sosta in acqua né durante quella a terra. La società, parimenti, non assume alcun obbligo di custodia delle cose che siano contenute dentro l’imbarcazione/natante medesima, né dei suoi apparati, dotazioni, accessori e pertinenze, amovibili e non amovibili, obbligatori e/o facoltativi, permanenti e/o occasionali, durevoli e/o provvisori, indipendentemente dal fatto che essi ineriscano alla struttura elementare dell’imbarcazione/natante o che invece, conservando la loro autonomia, siano destinate in modo durevole o provvisorio al suo servizio e/o ornamento. E’ quindi espressamente convenuto fra le parti che l’utilizzo del terreno e dello specchio acqueo così come dei loro impianti ed accessori non dà luogo ad alcun rapporto di consegna né di deposito a carico della società, né di guardianaggio, né di affidamento dell’imbarcazione/natante e/o delle cose sopra richiamate, per quanto la società direttamente o indirettamente possa prestare servizi di cortesia varia a favore del contraente, ivi compreso un rapporto di attenzione per l’imbarcazione/natante ormeggiata/o,
  8. pertanto il contraente, per tutto il tempo in cui l’imbarcazione/natante oggetto della presente scrittura e le cose indicate nelle clausola precedente si troveranno presso la società, ne resta custode permanente ed esclusivo responsabile, anche verso la società stessa, riconoscendo espressamente che quest’ultima – per quanto stabilito alla clausola n.7 che precede – non assume alcuna responsabilità derivante da tale posizione, in alcuna situazione o condizione atmosferica, con particolare ma non esclusivo riferimento ai danni ed alle perdite che l’imbarcazione/natante e le cose di cui alla clausola precedente possano subire, ovvero ai danni ed alle perdite a cose e/o persone che le medesime possano cagionare, anche in dipendenza dell’utilizzazione degli ormeggi, dello specchio acqueo e dello spazio a terra assegnati in esecuzione della presente scrittura ed anche nel caso in cui, per l’assenza del contraente, la società fosse costretta ad eseguire direttamente operazioni di ormeggio o alaggio dell’imbarcazione/natante stessa/o per fronteggiare qualunque esigenza o necessità, ivi comprese quelle di carattere atmosferico; altresì il contraente assume in proprio ogni rischio derivante dall’allaccio alla rete elettrica e dall’uso degli accessori di attracco ed ormeggio,
  9. al presente contratto dovrà essere allegata in modo da formarne parte integrante ed essenziale copia della polizza con copertura RCT e contro i rischi di furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali, alaggio e varo con la quale l’imbarcazione/natante è stata assicurata, munita di clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti della società e valida per tutto il periodo di vigenza del presente contratto,
  10. in ogni caso, il contraente, anche in virtù di quanto specificato alle clausole nn.7 e 8 che precedono, assume espressamente tutti i rischi dell’imbarcazione/natante, ovvero da questa/o derivanti con rinuncia alla rivalsa nei confronti della società,
  11. a tal fine il contraente sottoscrive in calce al presente contratto dichiarazione liberatoria della società dalla responsabilità per ogni e qualsiasi danno derivante direttamente od indirettamente da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali, alaggio e varo che possano riguardare l’imbarcazione/natante e tutte le cose che siano contenute dentro o poste all’esterno dell’imbarcazione/natante medesima, i suoi apparati, dotazioni, accessori e pertinenze, amovibili e non amovibili, obbligatori e/o facoltativi, permanenti e/o occasionali, durevoli e/o provvisori, indipendentemente dal fatto che essi ineriscano alla struttura elementare dell’imbarcazione/natante o che invece, conservando la loro autonomia, siano destinate in modo durevole o provvisorio al suo servizio e/o ornamento,
  12. il corrispettivo per l’utilizzo del posto barca in acqua ed a terra è convenuto dalle parti in Euro _______________ (Iva compresa), che il contraente dovrà pagare alla società entro e non oltre l’inizio della stagione (1° maggio) e comunque prima di ogni servizio gru per la messa in acqua,
  13. per i natanti di cui al punto b) in premessa si precisa che:
    1. il servizio gru verrà effettuato dalle ore 9 alle ore 12,50 e dalle ore 14,10 alle ore 19,00
    1. l’eventuale servizio gru prestato oltre il 30 settembre o prima del 1° maggio va concordato di volta in volta;
    1. la sosta al pontile è consentita solo per il tempo necessario alle operazioni di salita e discesa dal natante;
  14. l’imbarcazione/natante all’ormeggio dovrà appendere fuori bordo i parabordi, da ambo i lati, in numero sufficiente e di adeguate dimensioni onde evitare danni alle imbarcazioni/natanti affiancate ed utilizzare idonee cime di ormeggio,
  15. il contraente è tenuto a custodire le cose di sua proprietà. Non deve abbandonare tende, cappe, etc., asportabili dal vento. La società non risponde in alcun modo di eventuali ammanchi,
  16. il contraente potrà parcheggiare un autoveicolo all’interno del cantiere, negli spazi indicati dalla società, se disponibili. La società non assume nessun obbligo di custodia né del veicolo parcheggiato né delle cose in esso contenute; pertanto la società non risponderà né dei danni o delle perdite subite dal veicolo parcheggiato né di quelli che esso o le cose in esso contenute cagionassero a cose e/o persone. Anche in tal caso il contraente assume tutti i rischi connessi al veicolo ed alle cose stesse, rinunciando sin d’ora alla rivalsa verso la società,
  17. al contraente, ai suoi ospiti, al comandante ed ai membri dell’equipaggio di ogni imbarcazione/natante è fatto assoluto divieto di:
  1. Gettare in acqua rifiuti ed oggetti di qualsiasi natura,
  2. Usare durante la sosta ai pontili i servizi igienici di bordo,
  3. Azionare le pompe di esaurimento sentina,
  4. Nuotare o esercitare attività subacquee nell’ambito delle acque circostanti i pontili,
  5. Ingombrare i pontili o la banchina con qualsiasi materiale,
  6. Utilizzare la manichetta dell’acqua se non fornita da apposita pistola acqua-stop,
  7. Compiere atti di vandalismo, di disordine o altro che possano compromettere la sicurezza e la tranquillità degli altri utenti o danneggiare le infrastrutture del cantiere,
  8. Azionare i motori, compreso quello del generatore, con imbarcazione ormeggiata,
  9. Allacciarsi alla rete elettrica ed usare materiali e/o utensili di proprietà della società senza il consenso di quest’ultima: nessuna responsabilità sarà a carico della società per l’inosservanza di tale norma,
  10. Utilizzare radio e/o apparecchi televisivi o altro a volume che possa infastidire gli altri utenti,
  11. qualsiasi intervento, sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione ai motori o all’imbarcazione/natante, potrà essere eseguito esclusivamente dalla società o da altre imprese, anche indicate dal contraente, all’uopo autorizzate. È comunque vietato l’intervento di personale o ditte esterne se non regolarmente iscritte alla CCIAA ed in regola dal punto di vista contributivo ed assicurativo. La società non risponde in alcun modo per interventi effettuati da persone o imprese esterne anche se autorizzate dalla stessa,
  12. alla firma del presente contratto il contraente dovrà consegnare alla società:
    1. Copia licenza di navigazione
    2. Copia contratto assicurativo come previsto alla clausola 9,
    3. Copia documenti d’identità,
  13. l’entrata e l’uscita nell’ambito dell’area della marina dovrà essere effettuata con i motori al minimo, così come tutta la navigazione lungo il fiume,
  14. ai clienti non in regola con i pagamenti saranno interrotte tutte le prestazioni previste dal presente contratto,
  15. all’arrivo in cantiere, il proprietario dell’imbarcazione/natante è tenuto a recarsi con sollecitudine presso il personale addetto per la consegna della documentazione prevista alla clausola 18, la firma del contratto e l’identificazione personale,
  16. il contratto annuale di ormeggio si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga data disdetta almeno 90 giorni prima della scadenza mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno,
  17. il mancato pagamento alla scadenza pattuita da parte del contraente del corrispettivo convenuto per l’utilizzo degli spazi assegnati all’imbarcazione/natante ovvero di quello degli eventuali servizi accessori comporta la risoluzione di diritto della presente scrittura. La risoluzione di cui sopra non esonera in ogni caso il contraente a corrispondere quanto richiesto dalla società che potrà provvedere al recupero delle proprie spettanze nei modi che riterrà più opportuni,
  18. per qualsiasi controversia e/o contestazione, per entrambe le parti, il Foro competente sarà quello della Spezia.

Il contraente dichiara di aver letto attentamente tutte le clausole del contratto che precede e dichiara di approvare in modo specifico, mediante apposita sottoscrizione, le seguenti:

Art.2 (assegnazione del posto barca a giudizio insindacabile della società); Art.3 (immutabilità del posto senza consenso della società), Art.5 (assenza di rimborsi in caso di inutilizzo del posto), Art.7 (assoluta mancanza di custodia della barca e delle cose ad essa inerenti);  Art.8 (custodia e responsabilità del contraente-liberazione della società da ogni responsabilità), Art.10 (assunzione dei rischi da parte del contraente); Art.11 (dichiarazione liberatoria in favore della società); Art.12 (corrispettivo e pagamento), Art.14 (sistemazione parabordi e cime); Art.15 (custodia oggetti personali); Art.16 (assenza di custodia del veicolo parcheggiato e del contenuto); Art.17 (divieti);  Art.18 (limiti nelle operazioni di manutenzione); Art.23 (tacito rinnovo del contratto alla scadenza); Art.24 (clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente); Art.25 (Foro competente in caso di controversie).

DICHIARAZIONE DI ESONERO DA RESPONSABILITA’

Il sottoscritto avendo stipulato con la società Motomar 2000 srl contratto per l’utilizzo  di un posto barca senza obbligo di custodia a carico della società stessa avente ad oggetto l’imbarcazione/natante denominata, immatricolata nei registri della Capitaneria di Porto e non avendo stipulato o pur avendo stipulato al momento della firma del presente contratto idonea copertura assicurativa contro i rischi di incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali ed alaggio e varo come previsto al punto 9 del contratto soprascritto ed in ogni caso quale clausola essenziale come previsto dal punto 11, dichiara di manlevare, come manleva, la società Motomar 2000 Srl da qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta per qualsiasi danno derivante direttamente o indirettamente da furto, incendio, atti vandalici, eventi naturali ed alaggio e varo che possano riguardare l’imbarcazione/natante e tutte le cose che siano contenute dentro o poste all’esterno dell’imbarcazione/natante medesimo, i suoi apparati, dotazioni, accessori e pertinenze, amovibili e non amovibili, obbligatori e/o facoltativi, permanenti e/o occasionali, durevoli e/o provvisori, indipendentemente dal fatto che essi ineriscano alla struttura elementare dell’imbarcazione/natante o che invece, conservando la loro autonomia, siano destinate in modo durevole o provvisorio al suo servizio e/o ornamento.